In accordo con quanto previsto dall’Art. 23 del Decreto legislativo n. 33/2013, considerato il Comunicato del Presidente di ANAC del 28/06/2007 in merito ai chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici, preso atto che nell’adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico, pertanto ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Considerato che l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate esclusivamente a:  i) esperti di comprovata competenza, ii) con i quali non sussistano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, iii) in cui la prestazione ha un oggetto specifico che corrisponde alle competenze dell’incaricato, iiii) per incarichi qualificati che hanno natura temporanea e che non possono essere svolte da risorse umane interne che hanno un compenso in linea con l’offerta di mercato (vedi sezione Consulenti e Collaboratori), si precisa che all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stata predisposta una specifica sezione che prende in esame attività/rischi connessi e misure di indirizzo.

Nello specifico, per ciò che riguarda le acquisizioni di servizi da parte dell’Ordine, le misure atte a contrastare fenomeni correttivi, in linea con il Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016, sono:

  • adozione di criteri prestabiliti di selezione di candidati tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, definite da organo collegiale,
  • trasparenza nella pubblicazione delle procedure di selezione dei candidati (criteri e liste online, procedure di selezione ad evidenza pubblica),
  • utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi, con il divieto di prevedere procedure per l’affidamento di servizi professionali a titolo gratuito,
  • rotazione dei soggetti da nominare, in assenza di incarichi ad alto contenuto professionale o di natura fiduciaria,
  • inserimento di limiti al subappalto (massimo 10%)  con verifica dei requisiti presentati,
  • limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di estrema urgenza (nel caso con atto motivato e successivamente ratificato da parte del Consiglio), previa verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Nello specifico, per ciò che riguarda le acquisizioni di beni da parte dell’Ordine, le misure atte a contrastare fenomeni correttivi, in linea con il Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016, sono:

  • adozione di criteri di necessità, inerenza in linea con le effettive e motivate necessità dell’Ordine,
  • se di natura ordinaria, la procedura di valutazione del fornitore prende in esame criteri di convenienze e qualità e trova evidenza nei costi evidenziati nel bilancio preventivo dell’Ente: in tale circostanza la valutazione dei preventivi è effettuata in relazione alle indagini di mercato, ai costi effettuati precedentemente per l’acquisizione delle stesse forniture,
  • se di natura straordinaria, il Consiglio Direttivo, valutata la necessità, incarica la segreteria di raccogliere almeno 3 preventivi che poi presenta al Consiglio Direttivo, che ne valuta qualità, rispondenza e in conformità ai principi di “buona amministrazione”, economicità, efficacia e trasparenza, valutati eventuali situazioni di conflitto d’interesse, decide se è opportuno procedere ad un affidamento diretto, o ad una procedura negoziata.

Nella procedura di affidamento diretto, l’Ordine può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’affidatario, le ragioni della scelta dell’affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In questi casi, la scelta dell’affidatario dà conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell’atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Per affidamenti di valore inferiore a €. 2.500,00 Euro, la motivazione può essere particolarmente sintetica. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di mail, anche tramite posta elettronica o pec. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria, ma esiste sempre evidenza nelle voci di costo a bilancio.

La procedura negoziata (per acquisizione di beni o servizi di natura straordinaria) prende avvio con la delibera a contrarre che contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.  La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.

Per tutte le acquisizioni di beni e servizi sopra soglia, l’Ordine si impegna a seguire le procedure indicate nel Codice degli Appalti e  a pubblicarle nella presente sezione.